ESTRATTO DELLO STATUTO DEL COFIM

ART. 1 - COSTITUZIONE E SEDE
1. E’ costituita con sede nel comune di Modena, presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena, la società cooperativa a mutualità prevalente denominata:
COFIM CONFIDI MODENA società cooperativa, abbreviabile in COFIM soc. coop..
2. La cooperativa è un confidi ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La cooperativa è basata sui principi della mutualità, non ha fini di lucro e risponde per le obbligazioni sociali solo con il proprio patrimonio.
4. Nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.


ART. 2 - DURATA

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.


ART. 3 - SCOPO SOCIALE E OGGETTO DELL’ATTIVITÀ

1. La società è retta e disciplinata dai principi della mutualità cooperativa, senza fini di speculazione privata.
2. La società si prefigge di promuovere, collaborare e partecipare allo sviluppo e al consolidamento del movimento cooperativo e mutualistico, lo sviluppo e l’affermarsi delle attività aziendali dei soci, esclusivamente piccole e medie imprese ed i loro consorzi, che svolgono attività industriali o affini nella provincia di Modena.
3. La società si propone di assistere ed agevolare i propri soci nelle operazioni di finanziamento. A tal fine la società potrà svolgere:
a) attività di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti alle imprese socie da parte di aziende ed istituti di credito, di società ed enti finanziari;
b) attività di supporto alle imprese socie per il raggiungimento delle migliori condizioni economiche sui finanziamenti ottenuti tramite la società;
c) attività di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese socie per il reperimento ed il miglior utilizzo dei capitali di credito, nonché la prestazione di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese;
d) attività di prestazione di garanzie a favore dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato al fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese socie;
e) attività di gestione di fondi speciali di garanzia e fondi di incentivazione imprenditoriale, anche per conto dello Stato e di enti pubblici e privati, nonché prestazione nei confronti di tali enti, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, di servizi e garanzie, inerenti i rapporti fra essi e le imprese socie, escluso in ogni caso l’esercizio del credito.
Lo svolgimento delle suindicate attività dovrà avvenire in conformità con le disposizioni di cui all’art. 106 del T.U.L.B. ed ai sensi dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni.
4. La società potrà assumere partecipazioni e sottoscrivere quote, azioni ed obbligazioni in società, consorzi, fondi di garanzia interconsortili e loro società di gestione ed enti costituiti o costituendi, e potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari ed ogni altra attività anche non strettamente prevista nello statuto, purché ritenuta necessaria o utile al raggiungimento degli scopi sociali.
5. La società potrà assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, qualora ciò sia ritenuto necessario o utile al raggiungimento degli scopi sociali.
6. Potranno essere accettate fidejussioni da parte di terzi, da utilizzare insieme alle fidejussioni prestate dai soci, così come potranno essere accettate o ricevute quelle somme di denaro o quelle garanzie finanziarie, che alla società venissero offerte o prestate senza finalità di lucro da enti pubblici o privati, i quali rinuncino però a qualunque diritto di ripetizione e a qualsiasi azione di recupero.
7. In particolare la società procederà secondo le modalità indicate nel presente statuto:
a) alla stipulazione di una o più convenzioni con aziende e istituti di credito, società ed enti finanziari;
b) alla costituzione di uno o più fondi rischi;
c) alla determinazione delle modalità per l’impiego delle fidejussioni, che i soci e i terzi si sono impegnati a concedere.


(omissis) ..............


ART. 5 - SOCI

1. Il numero dei soci, non inferiore al limite fissato dalla legge, è illimitato.
2. Possono essere soci le piccole e medie imprese e i loro consorzi, che svolgono attività industriali o affini, purché tali attività industriali siano svolte nella provincia di Modena, anche se la sede dell’impresa è in altra provincia. Possono essere soci anche le imprese di maggiori dimensioni, rientranti nei limiti previsti dalla legge, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese socie. Non possono essere in ogni caso soci le imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 e sue successive modificazioni.
3. Possono sostenere l’attività della cooperativa, senza diventare soci né fruire delle attività sociali, gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte dei confidi ai sensi del comma 9 dell’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche ed integrazioni che:
a) eroghino contributi in denaro, da destinare a fondi rischi o all’abbattimento dei tassi di interesse sui finanziamenti ovvero per coprire le spese di gestione della società;
b) prestino a favore delle aziende e istituti di credito, società ed enti finanziari convenzionati proprie fidejussioni nell’interesse della società o dei suoi soci.
4. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere assunta entro sessanta giorni, comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione di bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
5. Tutti i soci sono tenuti al rispetto delle norme del presente statuto.


ART. 6 - OBBLIGHI DEI SOCI

1. Ogni socio è obbligato:
a) al versamento delle quote sociali sottoscritte;
b) al versamento di un contributo di iscrizione, la cui entità è determinata dal consiglio di amministrazione;
c) previa delibera del consiglio di amministrazione, alla corresponsione di un contributo per la gestione ordinaria, non più di una volta all’anno e per un importo massimo pari allo 0,50% (zero e cinquanta per cento) dei finanziamenti ottenuti per il tramite della società;
d) qualora egli ottenga la concessione di un finanziamento tramite la società, al rilascio di una fidejussione di importo pari a 1/15 (un quindicesimo) del finanziamento ottenuto secondo le condizioni e modalità stabilite nelle convenzioni con le aziende e istituti di credito, società ed enti finanziari;
e) qualora egli ottenga la concessione di un finanziamento, al rilascio di una cauzione dell'importo di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46), che resterà depositata presso la società fino al termine dei dodici mesi successivi alla estinzione del finanziamento stesso.
L'obbligo di versamento di tale cauzione verrà stabilito di volta in volta dal consiglio di amministrazione, che ne valuterà l'opportunità con riferimento al tipo di finanziamento;
f) al pagamento di una maggiorazione del tasso annuo di interesse pari allo 0,50% (zero e cinquanta per cento) su ogni operazione effettuata tramite la società, salvo diversa delibera del consiglio di amministrazione, nonchè al pagamento di eventuali ulteriori commissioni che il consiglio stesso riterrà opportuno applicare. Tali somme saranno accantonate ad integrazione dei fondi rischi o per far fronte alle spese della società.
2. Le fidejussioni di cui al punto d) del comma 1 del presente articolo avranno efficacia del tutto autonoma rispetto ad ogni altra garanzia prestata dal socio e garantiranno l'ammontare globale delle operazioni di finanziamento ottenute tramite la società. In sostituzione delle fidejussioni potranno essere rilasciate analoghe obbligazioni di terzi oppure potranno essere versati Titoli di Stato o garantiti dallo Stato o quotati o somme in denaro; tali possibilità, da ritenersi a carattere eccezionale, potranno essere riconosciute solo previa delibera del consiglio di amministrazione.
3. La società può chiedere prestiti ai soci nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.


ART. 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE

1. I soci cessano di far parte della società per recesso ed esclusione.
2. Ogni socio ha facoltà di recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla e comunicarne l’accoglimento entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione con ricorso alla procedura disciplinata dall’art. 20.
3. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo.
4. L’esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all’articolo 2531 del codice civile, può aver luogo:
- per cessazione dell’attività di impresa per qualsiasi causa e all’atto di messa in liquidazione dell’impresa;
- a seguito di interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena che comporti l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici del titolare dell’impresa individuale o di anche uno solo dei soci dell’impresa costituita nella forma di società di persone o del presidente del consiglio di amministrazione o amministratore unico dell’impresa costituita nella forma di società di capitali;
- per morte del titolare di un’impresa individuale;
- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- nei casi previsti dall’articolo 2286 del codice civile;
- nei casi previsti dall’articolo 2288, primo comma, del codice civile.
L’esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione con ricorso alla procedura disciplinata dall’art. 20, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
5. Il recesso o l’esclusione non fanno venire meno gli obblighi assunti dal socio ai sensi del presente statuto e delle convenzioni con le aziende e istituti di credito, società ed enti finanziari.
6. La cessazione del vincolo sociale per qualsiasi causa, in considerazione degli scopi mutualistici della società, non dà diritto alla liquidazione della quota sociale, che resta acquisita al patrimonio della società.


(omissis) ..............


ART. 1O - ORGANI SOCIALI

1. Sono organi della società:
1. l'assemblea dei soci;
2. il consiglio di amministrazione;
3. il presidente;
4. il collegio sindacale.


ART. 11 - ASSEMBLEA
1. L’assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio;
b) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
c) determina il compenso dei sindaci e l’eventuale compenso degli amministratori;
d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
e) delibera sulle autorizzazioni agli amministratori in merito alle direttive di azione della società e a quanto ad essa sottoposto dagli amministratori stessi, ferma in ogni caso la loro responsabilità per gli atti compiuti;
f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari.
2. L’assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
3. L’assemblea della società, composta dai titolari e dai rappresentanti delle imprese, società o enti soci e da loro membri delegati, è convocata in Modena o provincia su decisione del consiglio di amministrazione o per iniziativa del presidente oppure su domanda di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Della convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere dato avviso ai soci mediante lettera, telefax o posta elettronica, da inviarsi almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione.
4. L’avviso di convocazione dovrà contenere ordine del giorno, luogo, giorno e ora della adunanza e potrà contenere anche la data dell’eventuale seconda convocazione, che potrà essere tenuta anche nel giorno successivo a quello stabilito per la prima.
5. L’assemblea delibera in prima e in seconda convocazione.
6. L’assemblea regolarmente costituita rappresenta l’universalità dei soci e le delibere prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
7. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio e per gli oggetti stabiliti dalla legge e dallo statuto.
8. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della società lo richiedano, l’assemblea può essere convocata entro il termine massimo di centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
9. L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta occorra alcuna delle delibere ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.


(omissis) ..............